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Regole standard per le pari opportunità delle persone disabili


REGOLE STANDARD PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELLE PERSONE DISABILI

(adottate dall’Assemblea Generale delle NAZIONI UNITE del 20 Dicembre 1993)

Gli Stati provvederanno affinché le persone con disabilità siano integrate e possano partecipare in attività culturali su basi paritarie.

1. Gli Stati dovrebbero garantire che le persone con disabilità abbiano l’opportunità di organizzare il loro potenziale creativo, artistico ed intellettuale, non solo a proprio beneficio, ma anche per portare un arricchimento alla loro comunità, sia che vivano in aree urbane che in aree rurali.
Esempi di tali attività sono la danza, la musica, la letteratura, il teatro, le arti plastiche, la pittura e la scultura.
Specialmente nei Paesi in via di Sviluppo, bisognerebbe porre l’attenzione sulle forme d’arte tradizionali e contemporanee, con le marionette, la recitazione e il racconto di storie.
2. Gli Stati dovrebbero promuovere l’abilità e la disponibilità di spazi per manifestazioni e servizi culturali come il teatro, i musei, i cinema e le biblioteche per le persone disabili.
3. Gli Stati dovrebbero stimolare lo sviluppo e l’utilizzo di tecniche speciali per rendere la letteratura, i film e il teatro accessibile alle persone con disabilità.

Norma 10. Cultura

Presentazione

Il 20 dicembre 1993 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato un insieme di regole per l’uguaglianza di opportunità delle persone disabili. Il documento, “Regole standard per le pari opportunità delle persone disabili”, copre tutti gli aspetti della vita e si articola in 22 regole, raggruppate in grossi 4 temi: le condizioni di base per la piena partecipazione (accrescimento della consapevolezza, assistenza medica, servizi di sostegno); le aree di intervento (accessibilità, istruzione, lavoro, previdenza sociale, vita familiare, tempo libero e cultura); le misure attuative (dalla legislazione fino al lavoro delle organizzazioni); il meccanismo di monitoraggio, che deve favorire l’effettiva attuazione delle norme.

INTRODUZIONE

Precedenti e bisogni attuali

1. Ci sono persone con disabilità in ogni parte del mondo e a tutti i livelli in ogni società. Il numero di persone con disabilità nel mondo è grande e sta aumentando.
2. Sia le cause che le conseguenze della disabilità variano nel mondo. Queste variazioni sono il risultato di variazioni socioeconomiche differenti e dei diversi provvedimenti che gli Stati prendono per il benessere dei cittadini .
3. L’attuale politica sulla disabilità è il risultato degli sviluppi degli ultimi 200 anni. In molti modi riflette le condizioni generali di vita e le politiche economiche e sociali dei vari periodi. Nel campo della disabilità, tuttavia, ci sono anche delle circostanze specifiche che hanno influenzato le condizioni di vita delle persone con disabilità.
L’ignoranza, la negligenza, la superstizione e la paura sono fattori sociali che attraverso tutta la storia della disabilità hanno isolato le persone con disabilità e ritardato la loro evoluzione.
4. Nel corso degli anni, la politica di sostegno alla disabilità ha ampliato il suo raggio di intervento da un interesse limitato verso le istituzioni all’educazione dei bambini con disabilità e alla riabilitazione per persone che sono divenute disabili in età adulta.
Attraverso l’educazione e la riabilitazione, le persone con disabilità sono diventate non solo più attive ma anche motori portanti per ulteriori sviluppi nella politica a sostegno della disabilità.
Sono state create organizzazioni formate da persone con disabilità, dalle loro famiglie e da avvocati, che hanno reclamato condizioni di vita migliori per i disabili Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono stati introdotti concetti di integrazione e normalizzazione che riflettevano una cresciuta consapevolezza delle capacità delle persone con disabilità.
5. Verso la fine degli anni Sessanta, le organizzazioni di persone con disabilità, cominciarono a formulare in alcuni Paesi un nuovo concetto di disabilità.
Quel nuovo concetto sottolineava la stretta connessione tra le limitazioni sperimentate dagli individui con disabilità, il disegno e la struttura dei loro ambienti e l’atteggiamento della gente comune. Allo stesso tempo vennero sempre più portati alla luce i problemi della disabilità nei Paesi in via di sviluppo. In alcuni di questi Paesi la percentuale di popolazione con disabilità venne stimata essere molto elevata e, nella maggior parte dei casi, le persone con disabilità erano estremamente povere.

Precedenti azioni internazionali

6. I diritti delle persone con disabilità sono state oggetto di molta attenzione da parte delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali per un lungo periodo di tempo.
Il più importante risultato dell’Anno Internazionale delle Persone Disabili, nel 1981, è stato il “World Programme of Action concerning Disabled Person” (Programma di azione mondiale riguardante le Persone Disabili), adottato con la risoluzione 37152 del 3/1211982 dall’Assemblea generale.
L’anno e il World Programme of Action, hanno dato un grande impulso per i progressi in questo campo. Entrambi hanno sottolineato il diritto delle persone con disabilità a godere delle stese opportunità degli altri cittadini, e ad un’eguale partecipazione a miglioramento della qualità della vita risultante dallo sviluppo economico e sociale. In quella stessa occasione l’handicap, per la prima volta, fu definito come il risultato della relazione tra le persone con disabilità e il loro ambiente.
7. Il Global Meeting degli esperti per revisionare l’attuazione del World Programme of Action, alla metà dei lavori della United Nations Decade of Disabled Person (Decennio delle persone disabili delle Nazioni Unite) fu tenuto a Stoccolma nel 1987.
Fu suggerito al Meeting di sviluppare una filosofia portante che aiutasse nell’indicare le priorità per le azioni da svolgere negli anni avvenire. La base di questa filosofia sarebbe dovuta essere il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità.
8. Di conseguenza il Meeting raccomandò che l’Assemblea generale indicasse una conferenza straordinaria per abbozzare una convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le persone con disabilità, che sarebbe dovuta essere ratificata dagli Stati entro la fine del decennio.
9. Un abbozzo della convenzione fu preparato dall’Italia e presentato all’Assemblea generale alla sua quarantaduesima sessione. Altre presentazioni di abbozzi di convenzione vennero preparate dalla Svezia alla sessione successiva dell’assemblea. Tuttavia un entrambe le occasioni, non fu possibile raggiungere un accordo sulla fattibilità di tale convenzione.
Secondo molti rappresentanti, i documenti sui diritti umani già esistenti sembravano garantire alle persone con disabilità gli stessi diritti delle altre persone.

Verso le Norme standard

10. Guidato dalla deliberazioni dell’Assemblea generale, l’Economic and Social Council (Consiglio per gli affari economici e sociali) durante la sua prima sessione regolare del 1990, alla fine decise di concentrarsi sull’elaborazione di uno strumento internazionale di diverso tipo.
Attraverso la risoluzione del 1990/26 del Maggio 1990, il Consiglio autorizzò la Commissione per lo Sviluppo sociale a considerare nel corso della sua trentaduesima sessione, la creazione di un gruppo di lavoro ad hoc, permanente, formato da esperti di governo, finanziato con contributi volontari per elaborare delle norme standard per la realizzazione delle pari opportunità per bambini, giovani e adulti disabili, in stretta collaborazione con le organizzazioni specializzate, e altri gruppi governativi e organizzazioni non governative e specialmente organizzazioni di persone disabili.
Il Consiglio richiese anche alla Commissione di approvare il testo di queste norme in vista del 1993 e per sottoporle all’Assemblea generale alla sua quarantottesima sessione.
11. La discussione che seguì durante la 45esima sessione del Terzo Comitato dell’Assemblea Generale, mostrò che c’era ampio consenso per la nuova iniziativa riguardante l’elaborazione di norme standard per la realizzazione delle pari opportunità per le persone con disabilità.
12. Alla 32esima sessione della Commissione per lo Sviluppo Sociale per l’iniziativa riguardante le norme standard ricevette l’appoggio di un gran numero di rappresentanti e la discussione portò all’adozione della risoluzione 32/2 del 20/2/91, nella quale la commissione decise di stabilire un gruppo di lavoro ad hoc permanente, in accordo con la risoluzione 1990/26 dell’Economic and Social Council.
Scopo e contenuto delle Norme Standard per il raggiungimento delle pari opportunità delle persone con disabilità.
13. Le Norme Standard per il raggiungimento delle pari opportunità delle persone con disabilità sono state sviluppate sulla base dell’esperienza accumulata durante il Decennio delle Persone Disabili delle Nazioni Unite (1983-1992).
La Legge internazionale sui Diritti Umani, l’accordo Internazionale sui Diritti Economici Sociali e Culturali, l’accordo internazionale sui Diritti Civili e Politici la Convenzione sui Diritti dei Bambini e la Convenzione sull’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione contro le Donne così come il Programma di Azione Mondiale riguardante le Persone Disabili il Programma di Azione Mondiale riguardante le Persone Disabili, costituiscono il fondamento politico e morale per le Norme.
14. Sebbene le Norme non siano obbligatorie, possono divenire delle norme consuetudinarie internazionali quando siano obbligate da un gran numero di Stati con l’intenzione di rispettare una regola di diritto internazionale.
Esse implicano un forte impegno morale e politico nei confronti degli Stati per intraprendere Azioni per il raggiungimento delle pari opportunità delle penne con disabilità.
Vi sono indicati degli importanti principi riguardanti la responsabilità, l’azione e la cooperazione. Sono inoltre evidenziate delle aree di decisiva importanza della qualità della vita per il raggiungimento di una piena partecipazione ed eguaglianza.
Le Norme forniscono uno strumento per prendere decisioni e intraprendere azioni alle persone con disabilità e alle loro organizzazioni.
Esse forniscono una base per una cooperazione tecnica ed economica tra gli Stati le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali.
15. Lo scopo delle Norme è di assicurare che ragazze, ragazzi donne e uomini con disabilità, come parti delle loro società, possano esercitare i propri diritti e doveri come gli altri. In tutte le società del mondo ci sono ancora ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di esercitare i loro diritti e le loro libertà e che rendono loro difficile la piena partecipazione alle attività della società in cui vivono. E’ compito dello Stato quello di intraprendere delle azioni adeguate per muovere un tale ostacolo.
Le persone con disabilità e le loro organizzazioni devono giocare un ruolo attivo come partners di questo processo.
Il raggiungimento delle pari opportunità delle persone con disabilità è un contributo essenziale nello sforzo generale che si attua nel mondo per mobilitare le risorse umane.
Può essere necessario rivolgere una particolare attenzione a gruppi di persone come le donne, i bambini gli anziani, i poveri, i lavoratori emigrati persone con due o più disabilità, le popolazioni autoctone e le minoranze etniche. Inoltre vi sono un grande numero di rifugiati con disabilità che hanno dei bisogni speciali che necessitano di attenzione.

Concetti fondamentali nella politica sulla disabilità

16. I concetti esposti sopra appaiono nell’intero testo delle Norme. Queste sono costruite essenzialmente sui concetti espressi nel Programma di Azione Mondiale riguardante le Persone Disabili In qualche caso riflettono lo sviluppo, che si è manifestato durante il Decennio delle Persone Disabili delle Nazioni Unite.

Disabilità e Handicap

17. Il termine “disabilità riassume un gran numero di limitazioni fisiche di diverso tipo che esistono in ogni popolazione in tutti i paesi del mondo.
La gente può essere disabile per impedimenti fisici intellettuali o sensoriali, per malattie o per infermità mentale. Tali impedimenti condizioni o malattie, possono essere permanenti o transitorie.
18. Il termine “handicap” significa la perdita o la limitazione delle opportunità di prendere parte alla vita della comunità ad un livello eguale a quello degli altri. Descrive l’incontro tra la persona con disabilità e l’ambiente.
Il fine di questo termine è di focalizzare l’attenzione sulle deficienze nell’ambiente e in molte attività organizzate della società, per esempio l’informazione, la comunicazione e l’educazione che impediscono alle persone con disabilità di partecipare ad esse in eguale misura.
19. L’utilizzazione dei due termini “disabilità”‘ e “handicap”, secondo la definizione dei paragrafi 17 e 18, deve essere considerato alla luce della storia moderna della disabilità.
Durante il 1970 ci fu una grande reazione da parte dei rappresentanti delle organizzazioni delle persone con disabilità e dei professionisti del settore della disabilità contro la terminologia in uso in quel tempo.
I termini Disabilità ed handicap venivano spesso utilizzati in un modo non chiaro e che creava confusione, fornendo scarse indicazioni per la politica decisionale e per l’azione politica La terminologia rifletteva un approccio clinico e diagnostico, che ignorava le imperfezioni e le deficienze della società circostante.
20. Nel 1980 l’OMS adottò una classificazione internazionale dei danni, disabilità ed handicap che suggeriva un approccio più preciso e al tempo stesso più relativistico.
La Classificazione Internazionale dei Danni, disabilità e Handicap (manuale edito dall’OMS) fa una chiara distinzione tra danno”, “disabilità” e “handicap”.
Questa è stata usata diffusamente in aree come la riabilitazione, l’educazione, la statistica la politica, la legislazione, la demografia, la sociologia l’economia e l’antropologia.
Alcuni degli utilizzatori hanno espresso la preoccupazione che la Classificazione, nella sua definizione del termine handicap, può essere ancora considerata troppo clinica e troppo concentrata sull’individuo e può non chiarire l’interazione tra le condizioni o le aspettative della società e le capacità dell’individuo.
Questa ed altre preoccupazioni espresse dagli utilizzatori durante questi dodici anni dalla sua pubblicazione, si tradurranno in imminenti revisioni della Classificazione.
21. Il risultato dell’esperienza accumulata nell’attuazione del Programma di Azione Mondiale e nella discussione generale svoltasi durante il Decennio delle Persone Disabili delle Nazioni Unite, è stato un approfondimento della conoscenza e un estendersi della comprensione nei riguardi delle questioni relative alla disabilità e della terminologia adoperata.
La terminologia attuale riconosce la necessità di rivolgersi tanto ai bisogni individuali (come la riabilitazione e gli ausili tecnici) quanto alle deficienze della società (i vari ostacoli a una piena partecipazione a una vita nella società).

Prevenzione

22. Il termine “prevenzione” significa un’azione indirizzata a prevenire il manifestarsi di danni fisici, intellettuali, psichici o sensoriali (prevenzione primaria) o a prevenire che i danni causino una limitazione fisica permanente o disabilità (prevenzione secondaria).
La prevenzione può includere molti diversi tipi di azione come ad esempio l’assistenza medica l’assistenza prenatale e postillate, l’educazione alimentare, campagne per l’immunizzazione contro malattie contagiose, misure per controllare le malattie endemiche, regolamenti di sicurezza, programmi per la prevenzione di incidenti in differenti ambienti, compresi una strutturazione degli ambienti di lavoro che prevenga il conseguimento di disabilità o malattie, e la prevenzione delle disabilità dovute all’inquinamento dell’ambiente e ai conflitti armati.

Riabilitazione

23. Il termine “riabilitazione” si riferisce ad un processo attraverso il quale si vuole mettere le persone con disabilità in grado di raggiungere e mantenere il loro livello funzionale ottimale sia fisico che sensoriale, che intellettuale, psichiatrico e/o sociale, fornendo loro gli strumenti per cambiare le proprie vite attraverso un maggior grado di indipendenza. La riabilitazione può includere misure per creare o ristabilire delle funzioni per compensare la perdita o l’assenza di una funzione o una limitazione funzionale. Il processo di riabilitazione non implica delle cure mediche iniziali.
Comprende un’ampia gamma di provvedimenti e attività, dalla riabilitazione più generale e di base, ad attività indirizzare al raggiungimento di risultati specifici, per esempio la riabilitazione vocale.

Realizzazione delle pari opportunità

24. Realizzare le “pari opportunità, significa rendere possibile un processo attraverso il quale le differenti società e i diversi ambienti, così come i servizi, le attività, l’informazione e la documentazione, siano resi accessibili a tutti, specialmente alle persone con disabilità.
25. Il principio dell’uguaglianza dei diritti implica che i bisogni di ognuno e di tutti gli individui sono di eguale importanza, che quei bisogni devono diventare il fondamento per la pianificazione delle società e che tutte le risorse vanno impiegate in modo tale da assicurare che ogni individuo abbia le stesse opportunità per partecipare.
26. Le persone con disabilità sono membri della società e hanno il diritto di rimanere all’interno delle loro comunità.
Esse dovrebbero ricevere il sostegno di cui hanno bisogno all’interno delle ordinarie strutture per l’educazione, la salute l’impiego e i sevizi sociali. 27. Quando le persone con disabilità acquisiscono uguali diritti dovrebbero anche avere uguali doveri.
Quando questi diritti saranno acquisiti, le società dovranno accrescere le loro aspettative verso le persone con disabilità.
Come parte del processo delle pari opportunità, bisognerebbe provvedere affinché le persone con disabilità assumano la loro piena responsabilità come membri della società.

 

PREAMBOLO

Gli Stati, Memori dell’impegno preso nella Carta delle Nazioni Unite di intraprendere azioni in associazione o singolarmente in cooperazione con l’organizzazione, per promuovere più alti standard di vita, la piena occupazione e condizioni di progresso e sviluppo economico e sociale,
Riaffermando l’impegno per i valori umani e le libertà fondamentali, la giustizia sociale e le dignità e l’importanza della persona umana proclamati nella Carta,
Ricordando in particolare le norme internazionali sui diritti umani, che sono state scritte nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nelle Convenzioni Internazionali sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici
Sottolineando che questi documenti proclamano che i diritti i dovrebbero essere assicurati egualmente a tutti gli individui discriminazione,
Ricordando la Convenzione sui Diritti del Bambino, che proibisce la discriminazione a causa di disabilità e richiede delle misure speciali per assicurare i diritti dei bambini con disabilità, e 1a Convenzione sulla Protezione dei Diritti di tutti i Lavoratori Emigranti e dei Membri delle loro Famiglie, che prevede delle misure protettive contro la disabilità,
Ricordando anche le clausole nella Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di Discriminazione contro le Donne con le quali si tutelano i diritti delle ragazze e delle donne con disabilità,
Con riguardo alla Dichiarazione dei Diritti delle Persone Disabili, la Dichiarazione dei Diritti delle Persone Mentalmente Ritardate, la Dichiarazione sul Progresso Sociale e lo Sviluppo, i Principi per la Protezione delle Persone con Malattie Mentali e per il Miglioramento dell’Assistenza per la Salute Mentale e altri rilevanti documenti adottati dall’Assemblea Generale,
Con riguardo anche alle rilevanti convenzioni e raccomandazioni adottate dall’Organizzazione Nazionale del Lavoro, con particolare riferimento alla partecipazione al lavoro senza discriminazione per le persone con disabilità,
Memori delle rilevanti raccomandazioni e del lavoro dell’Organizzazione per l’Educazione, la Società e la Cultura delle Nazioni Unite, in particolare la Dichiarazione Mondiale sull’educazione per Tutti, l’OMS, il fondo delle Nazioni Unite per i Bambini e altre organizzazioni interessate,
Con riguardo all’impegno preso dagli Stati riguardo alla protezione dell’ambiente,
Memori della devastazione causate dai conflitti armati e deplorano l’utilizzo di risorse rare per la produzione di armi,
Riconoscendo che il Programma Mondiale di Azione riguardante le Persone Disabili e la dichiarazione di “pari opportunità in esso contenuta, rappresentano dei seri impegni da parte della comunità internazionale a dare un significato pratico e concreto a questi svariati documenti e raccomandazioni internazionali,
Riconoscendo che l’obiettivo del Decennio delle Persone Disabili delle Nazioni Unite (198;-1992) di adempiere al programma di Azione Mondiale è ancora valido e richiede un’azione urgente e continuativa,
Ricordando che il Piano di Azione Mondiale è basato su concetti che sono egualmente validi nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi industrializzati,
Convinti che sono necessari degli sforzi più intensi da parte delle persone disabili per raggiungere un pieno ed eguale godimento dei diritti umani e l’inserimento nelle società,
Sottolineando ancora che le persone con disabilità e i loro genitori, tutori, avvocati e le loro organizzazioni, devono essere dei partner attivi nei confronti degli Stati nella pianificazione e nell’adempimento di tutti i provvedimenti che influenzano il godimento dei loro diritti civili, politici, economici, sociali e culturali,
Nel perseguimento della Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale 1990/26 e basandosi sui provvedimenti specifici richiesti perché le persone con disabilità ottengano l’uguaglianza rispetto agli altri, enumerati dettagliatamene nel Programma Mondiale d’Azione,
Hanno adottato le norme Standard per la Realizzazione delle Pari Opportunità per le Persone con disabilità sotto elencate, per:

(a) Sottolineare che ogni azione nel campo della disabilità presuppone una conoscenza adeguata e un’esperienza delle condizioni e dei bisogni particolari delle persone con disabilità;
(b) Porre in rilievo che il processo attraverso il quale ogni aspetto dell’organizzazione delle società è reso accessibile a tutti è un obiettivo di base che miri allo sviluppo socio economico;
(c) Delineare gli aspetti cruciali delle politiche sociali nel campo delle disabilità, includendo poiché appropriato l’incoraggiamento attivo della cooperazione tecnica ed economica,
(d) Fornire dei modelli per la strategia di politica decisionale da intraprendere per il raggiungimento delle pari opportunità, tenendo in mente la grande diversità dei livelli tecnici ed economici, il fatto che la strategia deve riflettere un’acuta comprensione del contesto culturale all’interno del quale la strategia viene attuata, e il ruolo cruciale che svolgono in essa le persone con disabilità;
(e) Individuare dei meccanismi nazionali per attivare una. stretta collaborazione tra gli Stati, gli organi del sistema delle Nazioni Unite, e altri gruppi intergovernativi e organizzazioni di persone con disabilità;
(f) Proporre anche un meccanismo effettivo per il controllo del processo attraverso il quale gli Stati cercano di ottenere le pari opportunità per le persone con disabilità.

 

CONDIZIONI PRELIMINARI PER UN’EGUALE PARTECIPAZIONE

 

Norma 1. Accrescimento della consapevolezza

Gli Stati dovrebbero intraprendere un’azione per accrescere nella società la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità, i loro diritti, i loro bisogni, il loro potenziale e il loro contributo.
1. Gli Stati dovrebbero garantire che le autorità responsabili distribuiscano informazioni aggiornate sui programmi e i servizi a disposizione delle persone disabili, le loro famiglie, i professionisti del campo e il pubblico generico. Le informazioni alle persone disabili andrebbero fornite in forma accessibile.
2. Gli Stati dovrebbero lanciare e sostenere campagne di informazione riguardanti le persone con disabilità e le problematiche relative alla disabilità trasmettendo il messaggio che le persone con disabilità sono dei cittadini con oli stessi diritti e doveri degli altri, giustificando in tal modo i provvedimenti necessari per rimuovere tutti gli ostacoli alla piena partecipazione.
3. Gli Stati dovrebbero incoraggiare i mass media a dare un’immagine positiva delle persone con disabilità; le organizzazioni delle persone con disabilità dovrebbero essere consultate su questo argomento.
4. Gli Stati dovrebbero garantire che i programmi per l’istruzione pubblica riflettano in ogni loro aspetto il principio della piena partecipazione e dell’uguaglianza
5. Gli Stati dovrebbero invitare le persone e le loro famiglie e organizzazioni a partecipare alla stesura dei programmi per l’istruzione pubblica riguardo alle questioni sulla disabilità.
6. Gli Stati dovrebbero incoraggiare le imprese private a includere le problematiche connesse alla disabilità in tutti gli aspetti della loro attività.
7. Gli Stati dovrebbero lanciare e promuovere dei programmi per innalzare il livello di consapevolezza delle persone con disabilità per quanto riguarda i loro diritti e il loro potenziale. Un’accresciuta fiducia in se stessi e un aumento di capacità di azione aiuterà le persone con disabilità ad usufruire delle opportunità a loro disposizione.
8. L’accrescimento della consapevolezza dovrebbe essere una parte importante dell’educazione dei bambini con disabilità e dei i programmi di riabilitazione. Le persone con disabilità potrebbero anche sostenersi a vicenda nell’accrescimento della consapevolezza attraverso l’attività delle proprie organizzazioni.
9. L’accrescimento della consapevolezza dovrebbe essere una parte dell’educazione di tutti i bambini e dovrebbe essere una materia dei corsi di formazione per insegnanti e dei corsi di tutti i professionisti.

Norma 2. Assistenza medica

Gli Stati dovrebbero provvedere ad assicurare un’assistenza medica effettiva alle persone con disabilità.
1. Gli Stati dovrebbero lavorare all’effettuazione di programmi condotti da gruppi multidisciplinari di professionisti per la diagnosi precoce, la diagnosi e il trattamento dei danni.
Ciò potrebbe prevenire, ridurre o eliminare gli effetti della disabilità.
Questi programmi dovrebbero garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie a livello individuale, e delle organizzazioni delle persone con disabilità a livello della pianificazione e dell’analisi.
2. I lavoratori delle comunità locali dovrebbero essere formati per poter dare il loro contributo in aree come la diagnosi precoce dei danni, il provvedimento dell’assistenza a primaria e il ricorso ai servizi competenti.
3. Gli Stati dovrebbero garantire che le persone con disabilità, specialmente i neonati e i bambini, siano seguiti da un eguale livello di assistenza medica e all’interno dello stesso sistema sanitario degli altri membri della società.
4. Gli Stati dovrebbero garantire che tutto il personale medico e paramedico sia adeguatamente formato ed equipaggiato per fornire assistenza medica alle persone con disabilità, e che esso abbia anche accesso a metodi di cura di un’importanza particolare alle tecnologie.
5. Gli Stati dovrebbero garantire che il personale medico, paramedico e i collaboratori dello stesso settore siano adeguatamente formati così da non fornire un servizio inadeguato ai genitori diminuendo così le opportunità per i loro bambini. La formazione dovrebbe essere un processo continuo e dovrebbe essere basato sulle ultime informazioni disponibili.
6. Gli Stati devono garantire che le persone con disabilità ricevano ogni cura regolare e medicina di cui possano aver bisogno per mantenere stabile o migliorare la loro funzionalità.

Norma 3. Riabilitazione

Gli Stati devono garantire l’esistenza di servizi di riabilitazione alle persone con disabilità perché possano raggiungere e mantenere il loro livello ottimale di indipendenza e funzionalità.
1. Gli Stati dovrebbero sviluppare dei programmi nazionali di riabilitazione per tutti i gruppi di persone con disabilità. Tali programmi dovrebbero essere fondati sui reali bisogni individuali delle persone con disabilità e sul principio della piena partecipazione e di uguaglianza
2. Tali programmi dovrebbero includere un’ampia gamma di attività, come ad esempio una formazione per acquisire le abilità fondamentali per migliorare o compensare una funzione compromessa, riunioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, lo sviluppo della fiducia in se stessi, e un servizio occasionale di analisi e consulenza.
3. Tutte le persone con disabilità, comprese le persone con disabilità gravi e/o multiple, che hanno o bisogno della riabilitazione dovrebbero avervi accesso.
4. Le persone con disabilità e le loro famiglie dovrebbero poter partecipare all’ideazione e all’organizzazione dei servizi di riabilitazione che li riguardano.
5. Tutti i servizi di riabilitazione dovrebbero essere disponibili nella comunità del luogo dove vive la persona con disabilità. Tuttavia, in alcuni casi, dove richiesto, per raggiungere dei particolari obiettivi formativi, potrebbero essere organizzati dei speciali corsi di riabilitazione a tempo determinato nelle abitazioni di residenza.
6. Le persone con disabilità e le loro famiglie dovrebbero essere incoraggiate a partecipare alla riabilitazione, per esempio come insegnanti, istruttori o consulenti
7. Gli Stati dovrebbero attingere dall’esperienza delle organizzazioni di persone con disabilità quando ideano o valutano dei programmi di riabilitazione.

Norma 4. Servizi di sostegno

Gli Stati dovrebbero garantire alle persone con disabilità lo sviluppo e il mantenimento di servizi di sostegno, compresi gli ausili, per assisterle nello sviluppo del loro livello di indipendenza nella loro vita quotidiana e nell’esercizio io dei loro diritti.
1. Gli Stati dovrebbero assicurare la messa a disposizione di ausili e attrezzature per l’assistenza, l’assistenza personale e servizi di interpretariato, a seconda delle necessità delle persone con disabilità, con dei mezzi importanti per raggiungere le pari opportunità.
2. Gli Stati dovrebbero appoggiare lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la messa a disposizione di ausili e attrezzature di assistenza e la diffusione della conoscenza su questi.
3. Per ottenere ciò, dovrebbe essere utilizzato un bagaglio di conoscenze tecniche generalmente disponibile.
Negli Stati dov’è presente un’industria di alta tecnologia, bisognerebbe che fosse utilizzata pienamente per migliorare gli standard e l’efficacia degli ausili e delle attrezzature per l’assistenza. È importante stimolare lo sviluppo e la produzione di strumenti semplici ed economici, utilizzando quando possibile i materiali locali e gli impianti dell’industria locale.
Le persone con disabilità potrebbero essere esse stesse partecipi alla produzione di questi ausili.
4. Gli Stati dovrebbero riconoscere che tutte le persone con disabilità che hanno bisogno di ausili dovrebbero avervi accesso in modo appropriato, e si fa quindi riferimento anche all’accessibilità economica.
Questo potrebbe significare che gli ausili vengano forniti gratuitamente o a un prezzo talmente basso che le persone con disabilità o le loro famiglie possano permettersi di acquistarli.
5. Nei programmi di riabilitazione, per la messa a disposizione di ausili e attrezzature, gli Stati dovrebbero tenere conto delle speciali necessità delle ragazze e dei ragazzi con disabilità per quanto riguarda il disegno, la durata e l’adeguatezza dell’età degli ausili e delle attrezzature stesse.
6. Gli Stati dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e la messa a disposizione di programmi di assistenza personale e di servizi di interpretariato, specialmente per le persone con disabilità gravi e/o multiple.
Questi programmi accrescerebbero il livello di partecipazione delle persone con disabilità alla vita di ogni giorno a casa, al lavoro, a scuola e durante le attività del tempo libero.
7. I programmi di assistenza personale dovrebbero essere strutturati in modo tale che le persone con disabilità che seguono il programma abbiano un’influenza decisiva sul modo in cui i programmi sono condotti.

 

AREE DI INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA’

 

Norma 5. Accessibilità

Gli Stati dovrebbero riconoscere l’importanza centrale dell’accessibilità nel processo di realizzazione delle pari opportunità in ogni sfera della vita sociale.
Per le persone con disabilità di ogni tipo, gli Stati dovrebbero
(a) introdurre programmi d’azione per rendere accessibili gli ambienti fisici;
(b) trovare gli strumenti per rendere accessibile l’informazione e la comunicazione.
(c) Accesso agli ambienti fisici
1. Gli Stati dovrebbero introdurre delle misure per rimuovere gli ostacoli ad una partecipazione agli ambienti fisici.
Queste misure dovrebbero consistere nello sviluppo di standard e linee guida e nel prendere atto della legislazione vigente per assicurare l’accessibilità alle varie aree della società come gli alloggi, gli edifici. i trasporti pubblici, e altri mezzi di trasporto, le strade e altri ambienti esterni
2. Gli Stati dovrebbero provvedere affinché gli architetti, gli ingegneri edili e le altre persone coinvolte professionalmente nel disegno e nella costruzione dell’ambiente fisico abbiano accesso ad informazioni adeguate sulle politiche riguardanti la disabilità e le misure necessarie per realizzare l’accessibilità
3. Le misure necessarie alla realizzazione dell’accessibilità dovrebbero essere incluse nel disegno e nella costruzione degli ambienti fisici sin dall’inizio del processo di ideazione.
4. Le organizzazioni di persone con disabilità dovrebbero essere consultate quando si sviluppano gli standard e le norme per l’accessibilità.
Dovrebbero anche essere coinvolte a livello locale fino dai primi passi del progetto quando vengono disegnati gli edifici pubblici, essendo in grado in tal modo, di assicurare la massima accessibilità.
(b) Accesso all’informazione e alla comunicazione
5. Le persone con disabilità e, dove opportuno, le loro famiglie e i loro avvocati dovrebbero avere un pieno accesso alle informazioni sulle diagnosi, ai diritti e ai servizi e ai progetti messi a disposizione, a tutti i livelli.
Tali informazioni dovrebbero essere presentate in forma accessibile alle persone con disabilità.
6. Gli Stati dovrebbero sviluppare delle strategie per rendere i servizi di informazione e la documentazione accessibile ai diversi gruppi di persone con disabilità. Il Braille, i servizi di messa a disposizione di audiocassette, la stampa a caratteri larghi e altre tecnologie di tipo appropriato dovrebbero essere utilizzate per permettere l’accesso alle informazioni scritte alle persone con danni apparato uditivo o difficoltà di comprensione.
7. Bisognerebbe accordare attenzione all’uso del linguaggio dei segni nell’educazione dei bambini sordi, nelle loro famiglie e comunità.
Dei servizi di interpretazione del linguaggio dei segni dovrebbero anche essere messi a disposizione per facilitare la comunicazione tra le persone non udenti e gli altri.
8. Bisognerebbe anche prendere in considerazione 1a necessità delle persone con disabilità di tipo diverso nella comunicazione.
9. Gli Stati dovrebbero incoraggiare i mass media, specialmente la televisione, la radio e i giornali, a rendere accessibili il loro servizi.
10. Gli Stati dovrebbero garantire che le nuove informazioni fornite con mezzi informatici e i sistemi di servizi offerti al pubblico siano o resi accessibili fin dall’inizio o siano adattati per divenire accessibili alle persone con disabilità
11. Le organizzazioni di persone con disabilità dovrebbero essere consultate e quando si stanno elaborando delle misure per rendere accessibili i servizi di informazione.

Norma 6. Istruzione

Gli Stati dovrebbero riconoscere il principio che l’istruzione primaria, secondaria e terziaria per i bambini, i giovani e gli adulti con disabilità deve essere egualmente accessibile.
Dovrebbero garantire che l’istruzione di persone con disabilità faccia parte integrante del sistema d’istruzione.
1. Le autorità competenti per l’istruzione sono responsabili affinché l’istruzione delle persone disabili avvenga in ambienti integrati.
L’istruzione per le persone disabili dovrebbe essere parte integrante del programma nazionale per l’istruzione, lo sviluppo del curriculum e l’organizzazione scolastica.
2. L’educazione nelle scuole normali presuppone la messa a disposizione di un servizio di interpretariato e altri servizi di sostegno adeguati Dovrebbero essere messi a disposizione adeguati sevizi di accessibilità e sostegno per venire incontro ai bisogni delle persone con disabilità di diverso tipo.
3. I gruppi di genitori e le organizzazioni di persone con disabilità dovrebbero essere coinvolti nella pianificazione dell’istruzione a tutti i livelli.
Negli Stati in cui l’istruzione è obbligatoria, questa dovrebbe essere garantita a tutte le ragazze e ai ragazzi con ogni tipo e livello di disabilità, comprese quelle più gravi.
5. Bisognerebbe porre un’attenzione particolare nelle seguenti aree:
(a) bambini molto piccoli con disabilità;
(b) bambini in età prescolare con disabilità;
(c) adulti con disabilità, specialmente le donne.
6. Per fornire gli strumenti per l’istruzione necessari alle persone con disabilità nella società, gli Stati dovrebbero:
(a) possedere un programma definito, compreso e accettato a livello scolastico e da una più estesa comunità;
(b) consentire una flessibilità del curriculum, con possibilità di aggiunte e adattamenti;
(c) mettere a disposizione materiali di qualità, una formazione permanente degli insegnanti e insegnanti di sostegno.
7. L’educazione integrata e i programmi basati sulle comunità dovrebbero essere considerati come approcci complementari per fornire un’istruzione conveniente da un punto di vista economico e CORSI di formazione per le persone con disabilità.
I programmi nazionali a livello locale dovrebbero incoraggiare le comunità ad usare e sviluppare le proprie risorse per fornire l’istruzione alle persone con disabilità a livello locale.
8. In situazioni in cui il comune sistema scolastico non corrisponde ancora ai bisogni delle persone con disabilità, può essere preso in considerazione un sistema di istruzione di tipo particolare.
Questo dovrebbe avere come. scopo quello di preparare gli studenti all’inserimento nel comune sistema scolastico.
La qualità di tale istruzione dovrebbe raggiungere gli stessi standard e le stesse ambizioni dell’istruzione comune e dovrebbe esservi strettamente collegata.
Come minimo, gli studenti con disabilità dovrebbero avere a disposizione la stessa porzione di risorse per l’istruzione degli studenti senza disabilità.
Gli Stati dovrebbero mirare alla graduale integrazione dei sistemi di istruzione di tipo particolare nell’istruzione di tipo comune.
Si conviene che in alcuni casi l’istruzione di tipo può essere attualmente considerata, per alcuni studenti con disabilità, la più appropriata forma di istruzione.
9. A causa delle necessità particolari delle persone non udenti o non udenti e cieche, 1a loro istruzione può essere più convenientemente fornite in scuole per questo tipo di persone, o in classi speciali nelle scuole di tipo corrente.
Allo stadio iniziale, in particolare, bisogna focalizzare l’attenzione su un’istruzione incentrata su problematiche culturali delicate, che si tradurrà’ in reali capacità’ comunicative e in una indipendenza massima per le persone che sono non udenti o non udenti e cieche.

Norma 7. Lavoro

Gli Stati devono riconoscere che le persone disabili devono essere messe in grado di esercitare i loro diritti umani, specialmente nel campo del lavoro. Tanto nelle aree rurali che in quelle cittadine, devono avere le stesse opportunità di svolgere un impiego produttivo e remunerativo nel mercato del lavoro.
1. Le leggi e i regolamenti sul lavoro non devono discriminare le persone con disabilità, e non devono creare ostacoli alla loro ricerca del lavoro.
2. Gli Stati devono sostenere attivamente l’integrazione delle persone con disabilità nel libero mercato del Lavoro.
Questo sostegno attivo può essere dato attraverso una varietà di strumenti, come corsi di formazione personale, progetti a tappe miste alla creazione della motivazione nel lavoro, impieghi riservati o assegnati, prestiti o borse di studio per piccoli affari, contratti esclusivi e diritti di precedenza nella produzione, concessioni sulle tasse, condiscendenza contrattuale o altri tipi di assistenza tecnica o finanziaria per imprese che impiegano lavoratori con disabilità.
Gli Stati dovrebbero anche incoraggiare i datori di lavoro a fornire delle agevolazioni ragionevoli per favorire le persone con disabilità.
3. I piani d’azione degli Stati dovrebbero comprendere:
(a) misure per progettare e adattare gli ambienti e gli edifici di lavoro in modo tale che divengano accessibili a persone con diverse disabilità;
(b) per l’uso di nuove tecnologie e lo sviluppo e la produzione di ausili, strumenti, attrezzature e mezzi per facilitare l’accesso a tali ausili da parte delle persone con disabilità per metterli in grado di trovare e mantenere l’impiego;
(c) messa a disposizione di un training adeguato e di un posto di lavoro e di costanti aiuti quali l’assistenza personale e servizi di interpretariato.
4. Gli Stati dovrebbero iniziare ad appoggiare delle campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica con fine di superare attitudini negative e pregiudizi riguardo i lavoratori con disabilità.
5. Nella loro qualità di datori di lavoro, gli Stati dovrebbero creare delle condizioni favorevoli per l’impiego di persone con disabilità nel settore pubblico.
6. Gli Stati, le organizzazioni dei lavoratori e i datori di lavoro dovrebbero collaborare per garantire un reclutamento della forza lavoro e delle pratiche di promozione equi, e anche le condizioni di lavoro, gli stipendi e delle misure per la riabilitazione di impiegati che abbiano subito danni sul lavoro.
7. Lo scopo dovrebbe essere di far ottenere un impiego alle persone con disabilità nel libero mercato del lavoro. Per le persone con disabilità, i cui bisogni non sono conciliabili con quelli del libero impiego, potrebbe fornire un’alternativa delle piccole unità di lavoro protetto o sostenuto.
È importante che la qualità di tali programmi sia valutata in base alla loro capacità di fornire opportunità alle persone con disabilità di trovare impiego nel mercato del lavoro.
8. Bisognerebbe prendere delle misure per includere le persone con disabilità in programmi di formazione e di lavoro nel settore privato e non ufficiale.
9. Gli Stati, le organizzazioni dei lavoratori e gli impiegati dovrebbero cooperare con le organizzazioni delle persone con disabilità per trovare i mezzi per creare opportunità di formazione e di lavoro, compresi gli orari flessibili, il lavoro part-time, la divisione del lavoro, il lavoro in proprio e l’assistenza per le persone con disabilità.

Norma 8. Assistenza economica e previdenza sociale

Gli Stati sono tenuti a mettere a disposizione delle persone disabili la previdenza sociale e l’assistenza economica.
1. Gli Stati dovrebbero garantire la messa a disposizione di un’adeguata assistenza economica per le persone con disabilità, che a causa della disabilità o di fattori legati alla disabilità, abbiano temporaneamente perso il loro stipendio o subito una riduzione di questo o si siano visti negate delle opportunità di occupazione.
Gli Stati dovrebbero garantire che la messa a disposizione di questa assistenza tenga conto delle spese cui molto spesso vanno incontro le persone con disabilità e le loro famiglie a seguito della disabilità.
2. Nei Paesi dove già esistono o si stanno sviluppando la previdenza sociale, l’assicurazione sociale o altri sistemi di assistenza sociali per gli strati comuni della popolazione, gli Stati dovrebbero garantire che tali sistemi non escludono o discriminino le persone con disabilità.
3. Gli Stati dovrebbero anche garantire la messa a disposizione gli aiuti economici e della previdenza sociale per gli individui che sono impegnati nell’assistenza di una persona con disabilità.
4. I sistemi di previdenza sociale comprendono degli incentivi per far recuperare alle persone con disabilità la capacità di lavorare e guadagnarsi lo stipendio.
Questi sistemi dovrebbero garantire o contribuire ad organizzare lo sviluppo e il finanziamento di corsi di formazione professionale.
Dovrebbero anche fornire un’assistenza attraverso uffici di collocamento.
5. I programmi di previdenza sociale dovrebbero anche fornire alle persone con disabilità degli incentivi per cercare impiego, così da fornire o far loro recuperare la capacità di guadagnare e lavorare.
6. L’assistenza economica dovrebbe essere mantenuta tanto a lungo quanto le condizioni che causano la disabilità restino tali da scoraggiare le persone con disabilità dal cercare impiego.
Dovrebbe essere ridotta o tolta solo quando le persone con disabilità abbiano raggiunto una fonte di guadagno adeguata e sicura
7. Gli Stati in cui la previdenza sociale è per la maggior parte fornita dal settore privato dovrebbero incoraggiare le comunità del luogo, le organizzazioni assistenziali a sviluppare delle misure per auto-sostenersi e degli incentivi per trovare impiego o attività connesse all’impiego delle persone con disabilità.

Norma 9. Vita familiare e integrità della persona

Gli Stati dovrebbero promuovere la piena partecipazione delle persone con disabilità nella vita familiare.
Dovrebbero promuovere il loro diritto all’integrità della propria persona, e garantire che le leggi non facciano discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità per quel che riguarda le relazioni sessuali, il matrimonio, la parità e la maternità.
1. Le persone con disabilità dovrebbero essere messe in grado di vivere con le loro famiglie.
Gli Stati dovrebbero incoraggiare l’inclusione nei servizi di consulenza familiare di appropriati modelli riguardo la disabilità e i sui effetti sulla vita familiare. Il servizio di assistenza e di accompagnamento dovrebbe essere sempre disponibile per le famiglie con persone con disabilità.
Gli Stati dovrebbero rimuovere gli ostacoli alle persone che vogliono prendere sotto la propria tutela o adottare un bambino o un adulto con disabilità.
2. Le persone con disabilità non dovrebbero essere private della possibilità di vivere la propria sessualità, avere rapporti sessuali, sperimentare la paternità o la maternità.
Tenendo conto del fatto che le persone con disabilità potrebbero avere delle difficoltà nello sposarsi e nel mettere su famiglia, gli Stati dovrebbero incoraggiare la messa a disposizione di un servizio di consulenza adeguato.
Le persone con disabilità devono avere le stesse possibilità di accesso degli altri ai metodi della pianificazione familiare ed anche a delle informazioni in forma accessibile sul funzionamento sessuale dei loro corpi.
3. Gli Stati dovrebbero promuovere delle misure per cambiare gli atteggiamenti negativi verso il matrimonio, la sessualità, la maternità e la paternità delle persone con disabilità, specialmente nei confronti delle ragazze e delle donne con disabilità, che ancora sono prevalenti nella società.
I mass media dovrebbero essere incoraggiati a svolgere un ruolo importante nel rimuovere atteggiamenti così negativi.
4. Le persone con disabilità e le loro famiglie, hanno bisogno di essere pienamente informati riguardo al fatto di pendere delle precauzioni contro gli abusi sessuali e di altra natura.
Le persone con disabilità sono particolarmente vulnerabili agli abusi in famiglia, nella comunità o nelle istituzioni e hanno bisogno di essere educati ad evitare di subire abusi, saper riconoscere quando ne hanno subito uno e denunciare l’accaduto.

Norma 10. Cultura

Gli Stati provvederanno affinché le persone con disabilità siano integrate e possano partecipare in attività culturali su basi paritarie.
1. Gli Stati dovrebbero garantire che le persone con disabilità abbiano l’opportunità di organizzare il loro potenziale creativo, artistico ed intellettuale, non solo a proprio beneficio, ma anche per portare un arricchimento alla loro comunità, sia che vivano in aree urbane che in aree rurali.
Esempi di tali attività sono la danza, la musica, la letteratura, il teatro, le arti plastiche, la pittura e la scultura.
Specialmente nei Paesi in via di Sviluppo, bisognerebbe porre l’attenzione sulle forme d’arte tradizionali e contemporanee, con le marionette, la recitazione e il racconto di storie.
2. Gli Stati dovrebbero promuovere l’abilità e la disponibilità di spazi per manifestazioni e servizi culturali come il teatro, i musei, i cinema e le biblioteche per le persone disabili.
3. Gli Stati dovrebbero stimolare lo sviluppo e l’utilizzo di tecniche speciali per rendere la letteratura, i film e il teatro accessibile alle persone con disabilità.

Norma 11. Attività ricreative e sport

Gli Stati prenderanno delle misure per garantire che le persone con disabilità abbiano pari opportunità per le attività ricreative e lo sport.
1. Gli Stati dovrebbero pretendere delle misure per rendere accessibili alle persone con disabilità i posti per le attività ricreative e lo sport, gli hotel, le spiagge, gli stadi, le palestre.
Tali misure dovrebbero comprendere degli aiuti al personale nei programmi per le attività ricreative e lo sport, compresi dei progetti per sviluppare metodi per l’accessibilità e la partecipazione del materiale informativo e programmi di formazione.
2. Le autorità adatte al turismo, le agenzie di viaggio, gli hotel, le associazioni di volontariato e altri che si occupino di organizzare attività ricreative o opportunità di viaggio, dovrebbero offrire i loro servizi a tutti, tenendo conto delle particolari necessità delle persone con disabilità.
Bisognerebbe mettere a disposizione dei corsi di formazione per questo processo.
3. Le organizzazioni sportive dovrebbero essere incoraggiate a sviluppare delle opportunità di partecipazione alle attività sportive anche da parte delle persone disabili.
In alcuni casi, l’accessibilità può essere sufficiente per aprire delle opportunità di partecipazione.
In altri casi potrebbero essere necessari degli accorgimenti o dei giochi speciali Gli Stati dovrebbero favorire la partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali delle persone con disabilità.
4. Le persone con disabilità che partecipano ad attività sportive, dovrebbero avere la possibilità di accedere ad istruzioni e a corsi di formazione della stessa qualità di quella degli altri partecipanti.
5. Gli organizzatori di sport e attività sportive, dovrebbero consultarsi con le organizzazioni di persone con , disabilità quando realizzano dei servizi che sono rivolti a persone con disabilità.

Norma 12. Religione

Gli Stati incoraggeranno delle misure per una eguale partecipazione delle persone con disabilità alla vita religiosa delle loro comunità.
1. Gli Stati dovrebbero incoraggiare la distribuzione di informazioni sulle problematiche riguardanti la disabilità presso le istituzioni e le organizzazioni religiose.
2. Gli Stati dovrebbero incoraggiare le autorità religiose ad includere nella formazione alle persone religiose una preparazione sulle politiche riguardanti le disabilità.
3. Essi dovrebbero anche incoraggiare l’accessibilità alla letteratura religiosa alle persone che hanno dei danni sensoriali.
4. Gli Stati e/o le organizzazioni religiose dovrebbero consultarsi con le organizzazioni di persone con disabilità quando stanno ideando delle misure per consentire un’eguale partecipazione alle attività religiose.

 

MISURE DI ATTUAZIONE

 

Norma 13. Informazione e ricerca

Gli Stati si assumono la responsabilità finale per la raccolta e la diffusione delle informazioni riguardanti le condizioni di vita delle persone con disabilità e per promuovere una ricerca complessiva sull’argomento, inclusi gli ostacoli che influenzano la vita delle persone con disabilità.
1. Gli Stati dovrebbero raccogliere ad intervalli regolari, delle statistiche riguardanti le problematiche sessuali ed altre informazioni riguardanti le condizioni di vita con disabilità.
Tale raccolta di dati, potrebbe essere effettuata in concomitanza con i censimenti nazionali e i sondaggi sulle famiglie e potrebbero essere intraprese in stretta collaborazione con le università, gli istituti di ricerca e le organizzazioni di persone con disabilità. La raccolta dei dati dovrebbe includere delle domande sui programmi e i servizi e il loro utilizzo.
2. Gli Stati dovrebbero considerare l’opportunità di creare una banca dati sulla disabilità che potrebbe includere statistiche sui servizi e i programmi disponibili così come sui diversi gruppi di persone con disabilità.
Essi dovrebbero tenere in considerazione la necessità di proteggere la privacy individuale e l’integrità personale.
3. Gli Stati dovrebbero iniziare e sostenere dei programmi di ricerca sulle problematiche sociali, economiche e di partecipazione che influenzano la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
4. Gli Stati dovrebbero sviluppare ed adottare una terminologia e dei criteri per la conduzione dei servizi nazionali, in collaborazione con le organizzazioni di persone con disabilità.
5. Gli Stati dovrebbero facilitare la partecipazione delle persone con disabilità alla raccolta dei dati e ai programmi di ricerca. Per intraprendere tali programmi, gli Stati dovrebbero incoraggiare specialmente l’utilizzazione di persone qualificate tra le persone con disabilità.
6. Gli Stati dovrebbero incoraggiare lo scambio dei risultati e delle esperienze di ricerca.
7. Gli Stati dovrebbero prendere delle misure per distribuire informazioni e conoscenze riguardanti le disabilità a tutti i livelli delle politiche ed economiche, in ambito nazionale, regionale e locale.

Norma 14. Politica decisionale e pianificazione

Gli Stati assicureranno che le problematiche attinenti la disabilità siano inserite in tutte le decisioni rilevanti e i programmi a livello nazionale.
1. Gli Stati dovrebbero iniziare e pianificare delle strategie adeguate per le persone con disabilità, a livello nazionale, e stimolare e aiutare le azioni a livello regionale e locale.
2. Gli Stati dovrebbero coinvolgere le organizzazioni di persone con disabilità in tutte le decisioni relative a strategie e programmi riguardanti le persone con disabili o che influenzino il loro status economico e sociale.
3. I bisogni e le questioni riguardanti le parsone con disabilità dovrebbero essere incorporati all’interno di piani generali di sviluppo e non andrebbero trattati separatamente.
4. Il fatto che agli Stati spetta la responsabilità finale delle condizioni di vita delle persone con disabilità non sottrae gli altri alle loro responsabilità.
Chiunque gestisca servizi, attività o la distribuzione di informazioni nella società, dovrebbe essere incoraggiato a farsi carico di rendere questi programmi accessibili alle persone con disabilità.
5. Gli Stati dovrebbero facilitare lo sviluppo da parte delle comunità locali di programmi e misure di aiuto per le persone con disabilità.
Un mezzo per fare ciò potrebbe essere quello di creare dei manuali o liste di controllo e fornire dei corsi di formazione per lo staff locale.

Norma 15. Legislazione

Gli Stati hanno la responsabilità di creare le basi legali per stabilire le misure per raggiungere l’obiettivo della piena partecipazione ed eguaglianza per le persone con disabilità.
1. La legislazione nazionale, rappresentando i diritti e i doveri dei cittadini, dovrebbe includere i diritti e i doveri delle persone con disabilità.
Gli Stati hanno l’obbligo di mettere le persone con disabilità in grado di esercitare i loro diritti, inclusi i loro diritti umani, civili e politici, su basi eguali a quelle degli altri cittadini.
Gli Stati dovrebbero assicurare che le organizzazioni di persone con disabilità siano coinvolte nello sviluppo della legislazione nazionale e riguardante i diritti delle persone con disabilità, così come nella valutazione costante di quella legislazione.
2. Un’azione legislativa potrebbe essere necessaria per rimuovere delle condizioni che possano influenzare negativamente le vite delle persone con disabilità incluse le provocazioni e le molestie.
Qualunque provvedimento discriminatorio contro persone con disabilità dovrebbe essere eliminato. La legislazione nazionale dovrebbe provvedere a sanzioni appropriate nel caso di violazione dei principi della non discriminazione.
3. La legislazione nazionale riguardante le persone con disabilità può apparire in due forme differenti. I diritti e i doveri possoÈ essere incorporati nella legislazione generale o contenuti in una legislazione speciale.
La legislazione speciale per le persone con disabilità può essere stabilita in diversi modi:
(a) promulgando una legislazione separata, che tratti esclusivamente di questioni riguardanti la disabilità;
(b) includendo le questioni riguardanti le disabilità all’interno della legislazione su argomenti particolari;
(c) menzionando specificatamente le persone con disabilità nei testi che servono ad interpretare la legislazione esistente.
Potrebbe essere desiderabile una combinazione di questi differenti approcci.
Potrebbe anche essere prese in considerazione delle misure di azione affermativa
4. Gli Stati potrebbero prendere in considerazione dei modi formali di protesta statutari, per proteggere gli interessi delle persone con disabilità.

Norma 16. Politiche economiche

Gli Stati hanno la responsabilità finanziaria sui programmi e le misure di intervento nazionale rivolte a creare le pari opportunità per le persone con disabilità.
1. Gli Stati dovrebbero includere le questioni riguardanti la disabilità nel budget abituale di tutte le istituzioni nazionali, regionali e locali
2. Gli Stati, le organizzazioni non governative e altri gruppi interessati dovrebbero interagire per determinare i metodi più efficaci per sostenere progetti e misure di intervento relative alle persone con disabilità.
3. Gli Stati dovrebbero pendere in considerazione l’uso di mezzi economici (prestiti, esenzione dalle tasse, borse di studio apposite, fondi speciali, e così via) per stimolare e sostenere un’eguale partecipazione delle persone con disabilità alla vita nella società.
4. In molti Stati potrebbe essere consigliabile creare un fondo per lo sviluppo delle problematiche connesse alla disabilità, che potrebbe dare supporto a vari progetti-pilota e programmi per l’autosufficienza a livello iniziale

Norma 17. Coordinamento del lavoro

Gli Stati sono responsabili per la creazione e il rafforzamento di comitati di coordinamento, o organi simili, che servono come punto di riferimento nazionale sulle questioni attinenti la disabilità.
1. Il comitato di coordinamento nazionale o organismi simili dovrebbero essere permanenti e fondati su una regolamentazione legale e amministrativa appropriate.
2. Una combinazione di rappresentanti delle organizzazioni private e pubbliche è più facile che ottenga una organizzazione del lavoro intersettoriale e multidisciplinare.
I rappresentanti potrebbero essere scelti dai ministeri interessati, dalle organizzazioni di persone con disabilità e dalle organizzazioni non governative. 3. Le organizzazioni di persone con disabilità dovrebbero avere notevole influenza nel comitato di coordinamento nazionale per garantire una risposta adeguata ai propri interessi. 4. Il comitato di coordinamento nazionale dovrebbe avere autonomia e risorse sufficienti per adempiere alle sue responsabilità in relazione alle sue capacità decisionali. Dovrebbe rendere conto del suo operato agli organi più alti dei governi.

Norma 18. Le organizzazioni di persone con disabilità

Gli Stati dovrebbero garantire alle organizzazioni di persone con disabilità il diritto di rappresentare le persone con disabilità a livello nazionale, regionale e locale.
Gli Stati dovrebbero anche riconoscere alle organizzazioni di persone con disabilità la loro funzione consultiva per le decisioni su questioni riguardanti la disabilità.
1. Gli Stati dovrebbero incoraggiare e sostenere economicamente e in altre maniere il formarsi e il rafforzarsi di organizzazioni di persone con disabilità, dei membri delle famiglie e/o degli avvocati.
Gli Stati dovrebbero riconoscere che queste organizzazioni hanno un ruolo da svolgere nello sviluppo della strategia riguardante la disabilità.
2. Gli Stati dovrebbero stabilire una comunicazione continuativa con le organizzazioni di persone con disabilità ed assicurare la loro partecipazione nello sviluppo delle politiche di intervento del governo.
3. Il ruolo delle organizzazioni delle persone con disabilità potrebbe essere quello di identificare i bisogni e le priorità di partecipare alla pianificazione, all’attuazione e alla valutazione dei servizi e delle misure riguardanti la vita delle persone con disabilità, e di contribuire alla sensibilizzazione politica e ad impegnarsi per il cambiamento.
4. In quanto strumenti per l’autosufficienza, le organizzazioni di persone con disabilità creano e promuovono opportunità per lo sviluppo di attività in vari campi, il reciproco aiuto tra i membri e lo scambio di informazioni.
5. Le organizzazioni di persone con disabilità possono svolgere la loro funzione consultiva in molti modo diversi, come ad esempio avendo una rappresentanza permanente nelle associazioni finanziate dal governo, lavorando su commissione pubblica e contribuendo con la loro partecipazione a vari progetti.
6. La funzione consultiva delle organizzazioni di persone con disabilità dovrebbe essere permanente per consentire di sviluppare ed approfondire lo scambio di vedute e di informazioni tra lo Stato e le organizzazioni.
7. Le organizzazioni dovrebbero essere permanentemente rappresentate nel comitato di coordinamento nazionale o organismi simili.
8. Il ruolo svolto dalle organizzazioni locali di persone con disabilità dovrebbe essere ampliato e rafforzato per garantire la loro influenza sulle questioni trattate a livello locale.

Norma 19. Formazione del personale

Gli Stati sono responsabili perché venga fornita una preparazione adeguata al personale coinvolto a tutti i livelli nella pianificazione e nella messa a disposizione di programmi e servizi riguardanti le persone con disabilità.
1. Gli Stati dovrebbero garantire che tutte le autorità che forniscono servizi nel settore della disabilità provvedano ad una adeguata formazione del lavoro personale.
2. Nella formazione dei professionisti nel settore della disabilità, così come nella messa a disposizione delle informazioni sulla disabilità nei comuni programmi di formazione, dovrebbe essere messo in luce, in maniera appropriata, il principio della piena partecipazione ed eguaglianza.
3. Gli Stati dovrebbero sviluppare i programmi di formazione consultandosi con le organizzazioni delle persone con disabilità e le persone disabili dovrebbero partecipare come insegnanti, istruttori o consulenti nei programmi di formazione del personale.
4. La formazione dei lavoratori dei quartieri è di grande importanza strategica, specialmente nei Paesi in via di sviluppo.
Essa dovrebbe coinvolgere le persone con disabilità e comprendere lo sviluppo di valori, competenze e tecnologie appropriate, così come di abilità che possano essere messe in pratica dalle persone con disabilità, i loro genitori, le famiglie e i membri delle comunità di quartiere.

Norma 20.

Attività di controllo nazionale e di valutazione dei programmi sulla disabilità nella fase di attuazione delle norme

Gli Stati sono responsabili del controllo continuo e della valutazione della fase di attuazione dei programmi e dei servizi nazionali riguardanti la realizzazione delle pari opportunità per le persone con disabilità.
1. Gli Stati dovrebbero periodicamente e sistematicamente valutare i programmi nazionali sulla disabilità e diffondere sia i fondamenti che i risoltati delle valutazioni.
2. Gli Stati dovrebbero sviluppare ed adottare una terminologia e dei criteri per la valutazione dei programmi e dei servizi relativi alla disabilità.
3. Tali criteri e terminologia dovrebbero essere sviluppati in stretta collaborazione con le organizzazioni di persone con disabilità sin dai primi passi dell’ideazione e della programmazione.
4. Gli Stati dovrebbero partecipare ad un’azione di cooperazione internazionale al fine di sviluppare degli standard comuni per la valutazione a livello nazionale delle questioni riguardanti la disabilità.
Gli Stati dovrebbero incoraggiare a partecipare in una tale cooperazione anche i comitati di coordinamento nazionale.
5. La valutazione dei vari programmi nel campo della disabilità dovrebbe essere organizzata fin dal momento dell’ideazione degli stessi, così che possa essere valutata la loro efficacia nel realizzare gli obiettivi che tali programmi volevano realizzare.

Norma 21.

Cooperazione tecnica ed economica

Gli Stati sia industrializzati che in via di sviluppo, hanno la responsabilità di cooperare insieme e prendere dei provvedimenti per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità nei Paesi in via di sviluppo.
1. I provvedimenti per ottenere le pari opportunità per le persone con disabilità, inclusi i rifugiati con disabilità, dovrebbero essere compresi all’interno di piani generali di sviluppo.
2. Tali provvedimenti dovrebbero essere integrati con ogni forma di cooperazione tecnica ed economica, bilaterale e multilaterale, governativa e non.
Gli Stati dovrebbero discutere le tematiche relative alla disabilità con le loro controparti in tale opera di preparazione.
3. Pianificando e revisionando i programmi di cooperazione tecnica ed economica dovrebbe essere data una speciale attenzione agli effetti di tali programmi sulla situazione delle persone con disabilità. È della massima importanza che le persone con disabilità e le organizzazioni vengano consultate riguardo ogni progetto di sviluppo ideato per le persone con disabilità.
Esse dovrebbero essere coinvolte in maniera diretta nello sviluppo, l’attuazione e la valutazione di tali progetti.
4. Le aree prioritarie per la cooperazione tecnica ed economica, dovrebbero comprendere:
(a) lo sviluppo delle risorse umane attraverso lo sviluppo di capacità, abilità e potenzialità delle persone con disabilità e il lancio di attività finalizzate alla creazione di occupazione per persone con disabilità;
(b) lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e competenze appropriate relative e alla disabilità.
5. Gli Stati sono anche incoraggiati a sostenere la formazione e il rafforzamento delle organizzazioni di persone con disabilità.
6. Gli Stati dovrebbero prendere delle misure per migliorare la conoscenza delle problematiche relative alla disabilità da parte dello staff coinvolto a tutti i lavelli nell’amministrazione dei programmi di cooperazione tecnici ed economici.

Norma 22.

Cooperazione internazionale

Gli Stati parteciperanno attivamente alla cooperazione internazionale riguardante le politiche per il raggiungimento delle pari opportunità per le persone con disabilità.
1. All’interno delle Nazioni Unite, le organizzazioni specializzate e altre organizzazioni intergovernative interessate e gli Stati dovrebbero partecipare allo sviluppo delle strategie riguardanti la disabilità.
2. Quando appropriato, gli Stati dovrebbero introdurre gli aspetti relativi alla disabilità nelle discussioni di carattere generale riguardanti gli standard, lo scambio di informazioni, programmi di sviluppo etc..
3. Gli Stati dovrebbero incoraggiare e sostenere lo scambio di conoscenze e informazioni tra:
(a) le organizzazioni non governative che si interessano alle problematiche della disabilità;
(b) gli istituti di ricerca e i singoli ricercatori interessati alle problematiche della disabilità;
(c) i rappresentanti di programmi specifici e di gruppi di professionisti nel settore della disabilità;
(d) le organizzazioni di persone con disabilità;
(e) i comitati nazionali di coordinamento.
4. Gli Stati dovrebbero garantire che le Nazioni Unite e le organizzazioni specializzate, così come tutti i gruppi intergovernativi e interparlamentari. a livello globale e regionale facciano partecipare al proprio lavoro le organizzazioni globali e regionali di persone con disabilità.

 

MECCANISMO DI CONTROLLO

1. Lo scopo del meccanismo di controllo è di favorire l’effettiva attuazione delle Norme. Esso aiuterà ogni Stato a misurare il proprio livello di attuazione delle Norme e a valutare i propri progressi.
L’opera di controllo dovrebbe identificare gli ostacoli e suggerire delle misure adatte che contribuiscano ad attuare con successo le Norme.
Il meccanismo di controllo individuerà le caratteristiche economiche. sociali e culturali esistenti in ogni Stato.
Un elemento importante dovrebbe anche essere la messa a disposizione di servizi di consulenza e lo scambio di esperienze e informazioni tra gli Stati.
2. Le Norme dovrebbero essere correlate all’interno della rete delle sessioni della Commissione per lo Sviluppo Sociale.
Dovrebbe essere eletto un Relatore Speciale con una rilevante estesa esperienza nelle questioni della disabilità e nelle organizzazioni internazionali, stipendiato se necessario, attraverso risorse extra-budget, che per tre anni vigili sull’attuazione delle Norme.
3. Le organizzazioni internazionali di persone con disabilità possedendo un ruolo consultivo verso il Consiglio per gli Affari Sociali e le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità che non abbiano ancora formato le loro proprie organizzazioni, dovrebbero essere invitate a creare un gruppo di esperti, la maggioranza dei quali dovrebbero essere persone con disabilità.
Tenendo conto dei diversi tipi di disabilità e di una distribuzione dei rappresentanti anche in base ad una ripartizione egualitaria delle aree geografiche. Tale gruppo dovrebbe essere consultato dal Relatore Speciale e, quando opportuno, dalla Segreteria.
4. Il gruppo di esperti dovrebbe essere incoraggiato dal Relatore Speciale a revisionare, fornire consulenze e il feedback e dei suggerimenti sulla programmazione, l’attuazione e il controllo delle Norme.
5. Il Relatore Speciale dovrebbe spedire un questionario agli Stati, agli enti giuridici all’interno del sistema delle Nazioni Unite e alle organizzazioni intergovernative e non governative, incluse le organizzazioni di persone con disabilità. Il questionario dovrebbe riguardare i piani d’attuazione delle Norme all’interno degli Stati.
Le domande dovrebbero essere selezionate e coprire un numero limitato di norme per ottenere così una valutazione approfondita Nel preparare le domande, il Relatore Speciale dovrebbe consultarsi con il gruppo di esperti e la Segreteria
6. Il Relatore Speciale dovrebbe cercare di stabilire un dialogo diretto non solo con gli Stati ma anche con le organizzazioni non governative locali indagando il loro punto di vista e i loro pareri su ogni informazione che dovrà essere inclusa nella relazione.
Il Relatore Speciale, dovrebbe provvedere a dei servizi di consulenza sull’attuazione e il controllo delle Norme e di aiuto per la preparazione di nuove questionare.
7. Il Dipartimento per il Coordinamento Strategico e lo Sviluppo sostenibile dalla Segreteria così come il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, punto di riferimento delle Nazioni Unite per le problematiche riguardanti le disabilità, così come le commissioni regionali e le organizzazioni specializzate e i meeting che si tengono tra le varie organizzazioni dovrebbero cooperare con il Relatore Speciale per l’attuazione e il controllo delle Norme a livello nazionale.
8. Il Relatore Speciale, assistito dalla Segreteria dovrebbe preparare delle relazioni da sottoporre alla Commissione per lo Sviluppo Sociale alla sua 14esima e 35esima sessione.
Nella preparazione di queste relazioni il Relatore dovrebbe consultarsi con il gruppo di esperti.
9. Gli Stati dovrebbero incoraggiare i comitati di coordinamento nazionale e gruppi simili a partecipare nella fase di attuazione e di controllo. In quanto punti di riferimento per le questioni riguardanti 1a disabilità a livello nazionale, dovrebbero essere incoraggiati a stabilire delle procedure per coordinare il controllo sulle Norme.
Le organizzazioni di persone con disabilità dovrebbero essere incoraggiate a partecipare attivamente al controllo del processo a tutti i livelli.
10. Le risorse extra-budget dovrebbero essere identificate e dovrebbero essere nominati uno o più consiglieri regionali che si interessino delle Norme e provvedano a fornire dei servizi diretti agli Stati compresi:
(a) l’organizzazione di seminari di formazione regionali sul contenuto delle Norme;
(b) lo sviluppo di linee guida che aiutino all’attuazione di strategie per 1’attuazione delle Norme;
(c) la diffusione di informazioni sulle pratiche migliori per l’attuazione delle Norme.
11. Alla sua 33esima sessione la Commissione per lo Sviluppo Sociale dovrebbe creare un gruppo di lavoro permanente per esaminare la relazione del Relatore Speciale e fornire delle raccomandazioni sul modo di migliorare l’applicazione delle Norme.
Nell’esame della relazione del Relatore Speciale, la Commissione, attraverso il gruppo di lavoro permanente, dovrebbe consultare le organizzazioni internazionali delle persone con disabilità e le organizzazioni specializzate in accordo con le norme 71 e 76 delle Norme di Procedura delle commissioni funzionali del Consiglio per gli affari Economici e Sociali.
12. Alla sessione che seguirà la fine del mandato del Relatore Speciale, la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità o di rinnovare il mandato, nominando un nuovo Relatore Speciale prendendo in considerazione un altro meccanismo di controllo e dovrebbe fare delle raccomandazioni appropriate al Consiglio per gli Affari Economici e Sociali.
13. Gli Stati dovrebbero essere incoraggiati a contribuire al Fondo Volontario perla disabilità delle Nazioni Unite per favorire l’attuazione delle Norme.