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Informazioni e normativa sui parcheggi disabili


PARCHEGGIO DISABILI, LE INFORMAZIONI UTILI

Molto spesso girando per la città alla ricerca di un parcheggio disabili per la propria auto, capita di vedere che i posti assegnati alle persone disabili siano posizionati in luoghi non appropriati, magari vicino a marciapiedi insormontabili e senza il giusto spazio per poter scendere e passare con la carrozzina. Ma non è tutto. La cosa che il più delle volte fa imbestialire è che il parcheggio invalidi sia abusivamente occupato da un non avente diritto o, peggio ancora, da un’auto con contrassegno esposto ma senza alcun disabile a bordo. Vediamo comunque di riassumere tutta la normativa in merito.

Dimensioni parcheggio disabili: quali sono

I parcheggi per disabili (a pettina e a spina di pesce) che si trovano in genere nelle nostre città sono larghi 2,5 mt. e profondi 5,00 mt. nonostante le dimensioni stabilite per il parcheggio disabili siano ben altre, come stabilito dagli articoli 10 e 16 del DPR 24 luglio 1996, n.503 e dal D.M. 236/1989 ai punti 4.2.3. e 8.2.3:

• larghezza non inferiore ai 3,20 mt.;

• lunghezza (nel caso di parcheggio posto lungo il senso di marcia) non inferiore ai 6 m.

Di seguito vi riportiamo alcuni disegni inerenti le dimensioni del posto auto disabili per parcheggi a pettine, a spina di pesce e lungo il senso di marcia, sperando siano utili a qualcuno di dovere.

Parcheggio Disabili, il rispetto prima di tutto

Talvolta capita di chiedere a persone, apparentemente senza problemi, che scendono dalla propria macchina, dopo aver parcheggiato in un parcheggio riservato, chi fosse il disabile.

Le risposte sono solitamente queste: “La disabile è mia madre ma vive a Canicattì”, oppure “Il disabile è mio figlio ma io non vivo in questa zona”, ed anche “Mi fermo solo 5 minuti, il disabile è mio marito che è a lavoro qui vicino”. Premesso che in tutte queste risposte ci sarà anche un pizzico di verità, chi guida deve essere a conoscenza del fatto che se il disabile non è a bordo del mezzo o non lo sta andando a prendere, non può e non deve lasciare il proprio veicolo sul parcheggio disabili, poiché si tratta di un atto improprio. Il fatto di avere una persona disabile in famiglia, non autorizza tutti i componenti del nucleo familiare ad usare il tagliando arancione per poter parcheggiare comodamente in un parcheggio disabili a proprio piacimento. Questo concetto dovrebbe essere ben chiaro a tutti, forze dell’ordine comprese, che spesso sono le prime a prestare poca attenzione alla presenza o meno del tagliando a bordo o che questo si trovi in una vettura realmente utile ad una persona con disabilità.

La cosa che da più fastidio è che spesso sono proprio i parenti dei disabili a non rispettare le regole e ad occupare impropriamente il parcheggio riservato, purtroppo. Come è possibile che proprio chi vive a contatto con un mondo che fatica a farsi sentire, sia poi il primo a non rispettarlo?

Il contrassegno disabili

Il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli. Si tratta di un’autorizzazione speciale rilasciata dal proprio Comune di residenza ma valida ed utilizzabile su tutto il territorio nazionale e in tutta l’Europa comunitaria.

Fino al 15 settembre 2012 il contrassegno per auto rilasciato dal Comune era un tagliando di colore arancione, con il simbolo nero della sedia a rotelle, ma dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili “europeo”: azzurro chiaro, di forma rettangolare e con il simbolo internazionale dell’accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu, ha una validità di cinque anni (al termine dei quali può essere rinnovato) e può essere rilasciato anche a tempo determinato nel caso in cui a richiederlo sia una persona con invalidità temporanea.

Chi ha diritto al contrassegno

• le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;

• le persone non vedenti.

Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a:

• persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;

• persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura. Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità della persona disabile. Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo. Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato.

Dove poter transitare con il contrassegno

• nelle zone a traffico limitato (Ztl), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996); • nelle zone a traffico controllato (Ztc) (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);

• nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e art. 12 D.P.R. 503/1996); • nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi (art. 11, c.4, D.P.R. 503/1996);

• in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (art. 188 Regolamento di esecuzione del CdS).Il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare di un contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili dove è ammessa una sola categoria di veicoli; tuttavia è da tener presente che le modalità attraverso le quali questo accesso nella Ztl viene regolamentato possono variare da Comune a Comune.

Dove poter parcheggiare con il contrassegno

• negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione dei parcheggi riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili;

• nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto (art. 188, c. 3, CdS);

• nei parcheggi a pagamento (delimitati dalle cosiddette strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune;

• nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);

• nelle zone a traffico controllato (Ztc) (art. 11 D.P.R. 503/1996);

• nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l’accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (art. 11 D.P.R. 503/1996);

• in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne (artt. 188 CdS e 381 Regolamento di esecuzione del CdS, art. 11 D.P.R. 503/1996);

• nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.

Rilascio, rinnovo e duplicato del contrassegno

Per richiedere il primo rilascio del contrassegno invalidi o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di novanta giorni, si deve prima ottenere dal proprio Distretto Sanitario la certificazione medica che attesti la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta oppure la cecità totale. Bisogna poi presentare un’apposita domanda indirizzata al sindaco del Comune di residenza in cui sia allegata la certificazione medica. Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente (in seguito ad un infortunio o per altre cause patologiche), il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno. Il rilascio del contrassegno definitivo, vale a dire quello con validità per cinque anni, è gratuito (specifici versamenti sono previsti solo nel caso del contrassegno temporaneo).

Alla scadenza della validità si può rinnovare il contrassegno attraverso varie modalità:

• contrassegno invalidi definitivo (con validità per cinque anni): entro i tre mesi successivi alla scadenza occorre presentare al comune di residenza solo la certificazione medica del proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno giustificato il precedente rilascio;

• contrassegno invalidi temporaneo: si può ottenere un nuovo contrassegno a tempo determinato, dopo un’ulteriore certificazione medica rilasciata dal proprio Distretto Sanitario, che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. In questo caso il distretto deve anche indicare i tempi di validità del nuovo contrassegno.

In entrambi i casi, successivamente bisogna presentare al comune di residenza apposita domanda per richiedere il rilascio del nuovo contrassegno invalidi, allegando la certificazione medica, il vecchio contrassegno in originale e, per i contrassegni temporanei, la marca da bollo prevista dalla normativa vigente. È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.

Articolo pubblicato sul sito Ability Channel

Parcheggi disabili a Verona sulla mappa disMappa

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